Art. 33.

      1. Allo scopo di garantire la conformità alle disposizioni della presente legge, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
      2. Al fine di cui al comma 1, il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 29 oppure da un organismo di certificazione accreditato dall'Ente europeo di accreditamento competente per il settore produttivo dei metalli preziosi.
      3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti dal regolamento.
      4. Ai sensi del presente articolo, i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalità di tali controlli, mediante

 

Pag. 24

prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite dal regolamento.